Il Decreto Legislativo attribuiva infatti al Ministero della transazione Ecologica il compito di individuare condizioni e modalità per l’estensione del modello unico semplificato agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
Dopo questo decreto, il modello unico si applica quindi agli impianti solari fotovoltaici realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici di potenza nominale complessiva fino a 200 kW.
Ricordiamo che il Decreto Energia, all’articolo 9, ha classificato l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici come edilizia libera.
Ma concentriamoci sulla questione della semplificazione dei procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili. In sostanza non sarà richiesta nessuna autorizzazione per l’installazione di fotovoltaico e termico, salvo su edifici considerati beni culturali.
L’installazione sugli edifici di pannelli solari, termici o fotovoltaici, sarà quindi liberalizzata.
Riferimenti normativi negli articoli: 9, edilizia libera – 10, modello unico semplificato – 11, aree agricole
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